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Il superbonus del 110% introdotto con il decreto Rilancio vale anche per la sostituzione dei serramenti e degli infissi, ma solo se si eseguono altri interventi agevolati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In generale, secondo quanto previsto dal decreto, la detrazione passa dal 50% al 110% nel caso in cui riguardi le grandi ristrutturazioni e la riqualificazione energetica di casa o del condominio. In alternativa, vale la detrazione “classica” del 50% della spesa. Se si esegue uno degli interventi agevolati si può avere il maxi-sconto anche per sostituire gli infissi: basta che gli interventi di riqualificazione energetica vengano eseguiti contestualmente. In particolare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi trainanti:
In presenza di uno di questi tre interventi, che sono appunto definiti “trainanti”, la detrazione del 110% o lo sconto in fattura, oppure – ancora – la cessione del credito d’imposta in sostituzione della detrazione, si applicano anche per gli ulteriori interventi di risparmio energetico: per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. Purché tutto l’intervento possa far aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi.
Il quesito. A proposito del superbonus del 110%, nel decreto Rilancio (Dl 34/2020), all'articolo 128, comma 10, si fa riferimento a interventi sulle singole unità abitative. Si può dedurre che, per esempio, la sostituzione di finestre, fatta contestualmente a interventi condominiali di efficientamento energetico e conformi al primo comma dello stesso articolo (cioè quelli che beneficiano della detrazione del 110%), possa dare diritto allo stesso beneficio se realizzata dal singolo condomino sulla singola unità (in concomitanza, appunto, con l’intervento maggiore)?
La
risposta. La risposta è affermativa. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo (in questo caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di
calore (in queso caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
– sugli edifici unifamiliari, solo se destinati ad “abitazione principale”, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro).
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